Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Circolare numero 154 del 1-12-2004.htm
Sospensione contributiva conseguente all’emergenza sanitaria denominata BLUE TONGUE. Recupero dei contributi a norma dell’art. 66, comma 4, della legge 28.12.2001, n. 448 (1). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Direzione
Centrale
delle
Entrate Contributive
Direzione
Centrale
Sistemi
Informativi e Telecomunicazioni
Direzione
Centrale
Finanza,
Contabilità e Bilancio
Ai
Dirigenti centrali e
periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali,
centrali e
Roma, 1
Dicembre 2004
periferici dei Rami
professionali
Al
Coordinatore generale
Medico legale e
Dirigenti Medici
Circolare
n. 154
e,
per conoscenza,
Al
Presidente
Ail
Consiglieri
di Amministrazione
Al
Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al
Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei
Conti delegato
all’esercizio del
controllo
Ai
Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al
Presidente della
Commissione centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti
dei Comitati regionali
Allegati
Ai
Presidenti
dei Comitati provinciali
OGGETTO:
Sospensione contributiva conseguente all’emergenza sanitaria
denominata BLUE TONGUE. Recupero dei
contributi a norma dell’art.
66, comma 4, della legge 28.12.2001, n. 448 (1). Istruzioni
contabili. Variazioni al piano dei
conti.
SOMMARIO
:
Si illustrano le norme disciplinanti la sospensione e il successivo
recupero dei contributi assicurativi e previdenziali dovuti dagli allevatori
di bovini, anche associati, colpiti dall’influenza catarrale dei ruminanti (
blue tongue), operanti con il sistema DM, in favore dei propri dipendenti
aventi qualifica di impiegati, e dai committenti dello stesso settore in
favore dei propri collaboratori coordinati e continuativi.
Come
è noto, la legge 9.3.2001, n. 49 (2), recante disposizioni per il rischio
della BSE - che all’art. 1, comma 1,
ha convertito il D.L. 11.1.2001, n. 1 – al comma 2 ha abrogato il D.L.
14.2.2001, n. 8, recante “
ulteriori interventi urgenti per
fronteggiare l’emergenza derivante dall’encefalopatia spongiforme bovina”
(3), facendo salvi gli atti e i provvedimenti adottati, nonché gli effetti
prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto medesimo.
Detta
disposizione si è concretizzata all’art. 7ter, comma 2, della citata
legge n. 49/2001 che, secondo le
modificazioni apportate dall’art. 1ter del D.L. 25.5.2001, n. 199 (4)
convertito in legge 25.7.2001, n. 305 (5),
ha stabilito che: “
nei
confronti dei soggetti di cui al comma 1
(
allevatori dei bovini, aziende di macellazione ed
esercenti di attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio di carni,
colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell’emergenza causata dalla BSE,
n.d.r.)
sono sospesi a decorrere
dalla
data di entrata in vigore del D.L. 14 febbraio 2001, n.8, e fino al 15
dicembre 2001, i pagamenti di ogni contributo … di previdenza ed assistenza
sociale, ivi compresa la quota a carico dei dipendenti. Il versamento delle somme dovute e non
corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di
sanzioni
,
interessi o altri
oneri
”.
Per
quanto riguarda la cosiddetta “blue tongue”, mentre il termine iniziale della
sospensione deve essere ravvisato, per entrambe le calamità, nel 15 febbraio
2001 in quanto il D.L. n. 8/2001 (poi abrogato) era stato pubblicato sulla
G.U. n. 37 del 14 febbraio 2001, il termine finale per la blue tongue è stato
fissato, dall’art. 66, comma 4, della legge 28.12.2001, n. 448,
“
al
31 dicembre 2002 limitatamente alle aziende zootecniche e alle
cooperative di allevamento bovini, ubicate nelle regioni e province sottoposte
a sorveglianza dell’influenza catarrale dei ruminanti
(blue tongue)
di cui
all’allegato I della decisione 2001/783/CE della Commissione, del 9 novembre
2001
”. I territori sono stati elencati al p.4 della circolare
n. 35 del 7.2.2002.
1)
DATORI DI LAVORO
Il
periodo oggetto di sospensione si riferisce ai modelli DM10/2 dal gennaio
2001 al novembre 2002.
Alla
posizione contributiva delle aziende interessate alla sospensione in discorso
deve essere attribuito il codice di sospensione “4R” avente il significato di
“
azienda interessata alla sospensione
contributiva di cui all’art. 66, comma 4, della legge 28.12.2001, n. 448”.
Tenuto
conto che è già interamente
trascorso il periodo di sospensione, i modelli eventualmente già presentati
senza codifica saranno completati dalle Sedi.
Si fa presente che per le aziende
autorizzate all'accentramento contributivo che abbiano sede in province
diverse da quelle individuate dalla
Commissione, ma che abbiano svolto attività lavorativa in dette province, la
sospensione riguarda, ovviamente, i soli contributi riferiti alle unità produttive ubicate nelle zone
danneggiate;
Ai
fini della predisposizione dei mod. DM10/2
devono essere osservate le
seguenti regole:
compilare
i quadri B - C del mod. DM10/2, riferiti a tutti i lavoratori , con le consuete modalità;
compilare
il quadro D con le consuete modalità senza effettuare la sommatoria del
totale B (rigo 57);
determinare
l'importo di contributi previdenziali e assistenziali riferiti ai lavoratori
per i quali si richiede la sospensione
dei contributi;
calcolare
la differenza tra il predetto importo dei contributi e gli importi
eventualmente esposti nel quadro D a
titolo di agevolazioni contributive riferite ai lavoratori stessi;
esporre
tale differenza (che rappresenta l'importo dei contributi sospesi in uno dei
righi in bianco del quadro D, facendola precedere dal codice N950 e dalla dicitura "contr.
sosp. ex art.66, comma 4 della L. n.448/2001”.
effettuare
la sommatoria delle partite esposte nel quadro D e riportare il totale nel
rigo 57 (totale B);
effettuare
la differenza tra gli importi indicati nei righi 33 e 57 del mod. DM10/2 e
riportare la differenza stessa nel corrispondente riquadro sottostante il
rigo 57;
versare
il saldo della denuncia a credito I.N.P.S. con le consuete modalità (F24);
qualora
il saldo risulti a credito, il modello deve essere presentato alla Sede per
le operazioni di rimborso o di compensazione secondo le vigenti
modalità.
2)
RECUPERO DEI CONTRIBUTI SOSPESI
Dopo
aver dettato le norme in materia di sospensione, il sopracitato art. 66, comma 4, della legge n. 448/2001
prosegue disponendo che “
le somme
dovute e non corrisposte…saranno versate a decorrere dal 1° gennaio 2004
,
in
cento mensilità
”.
Pertanto,
il pagamento - da iniziarsi il 1° gennaio 2004 e non gravato di sanzioni o
altri oneri accessori al pari di tutte le altre rateazioni concesse a seguito
di calamità naturali - si esaurirà il
1° aprile 2012. A questo proposito, si precisa che le rate scadute prima
dell’emanazione della presente circolare e versate alla prima scadenza
successiva alla pubblicazione della stessa, non saranno considerate tardive,
a condizione che siano puntualmente osservati i termini con scadenza
successiva. Il mancato pagamento di una rata non comporta decadenza dal
beneficio della rateazione, ma dà
luogo esclusivamente a un’omissione contributiva relativa alla rata stessa
che determinerà l’applicazione delle sanzioni previste per l’omesso o tardivo
pagamento dei contributi ai sensi dell’art. 116 della legge 23.12.2000, n.
388 (6). In tali ipotesi le somme aggiuntive, calcolate al tasso vigente alla
data del pagamento, sono applicate per il periodo che va dalla scadenza della
singola rata alla data del pagamento effettivo.
La volontà di beneficiare della sospensione
deve essere manifestata espressamente
con la presentazione delle denunce contributive compilate secondo le indicazioni fornite dall’Istituto per la
specifica calamità. Nel caso in cui,
per motivate cause, la modulistica non sia stata immediatamente presentata, dovrà comunque essere fornita la
documentazione necessaria per la codifica delle aziende interessate alla sospensione. Pertanto, i datori di lavoro tenuti al pagamento dei contributi
sospesi che non avessero ancora presentato le denunce contributive relative
al periodo oggetto di sospensione, dovranno provvedere alla presentazione di
detta modulistica– da compilare secondo le modalità sopra descritte -
contestualmente al pagamento delle
rate già scadute o al pagamento del debito in unica soluzione.
Il
pagamento deve essere effettuato mediante il Mod. F24 da compilare con le
modalità esposte nell’esempio che segue – in cui se ne rappresenta la sezione
I.N.P.S. – utilizzando il codice
contributo DSOS istituito con la circolare n. 98 del 28.5.2002 ed esponendo
la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato nel quadro D
di denuncia per la rilevazione del credito.
SEDE
Codice Contributo
Matricola INPS/ codice INPS/ filiale azienda
Periodo dal
Periodo al
Importi a debito versati
Importi a credito compensati
DSOS
PPNNNNNNCCN950
Per
quanto concerne la contribuzione dovuta dai committenti del settore
interessato in favore di propri collaboratori coordinati e continuativi,
anche per essi la sospensione riguarda le scadenze comprese tra il 15
febbraio 2001 e il 31 dicembre 2002. Il pagamento in unica soluzione verrà
effettuato con Mod. F24, utilizzando le causali già in uso per i pagamenti
correnti e cioè C10, per gli iscritti
ad altra forma assicurativa pensionistica obbligatoria e CXX, per i non
iscritti. Deve essere utilizzato un
rigo per ogni mese. Invece, coloro che intendono avvalersi del pagamento
dilazionato dovranno presentare la richiesta di rateazione in forma libera e
versare con il Mod. F24 inserendo nella causale il codice “COC” istituito con
la circolare n. 98/2002 seguito dalla code line
049999999999
avente significato “pagamento dilazionato a seguito
emergenza
sanitaria denominata BLUE TONGUE”.
E’
opportuno precisare, a questo punto, che le aziende che si sono avvalse della
sospensione per la BSE e che hanno diritto anche alla sospensione per la BLUE
TONGUE devono distinguere i crediti dei periodi interessati dalle due diverse
tipologie di beneficio e, di conseguenza, i pagamenti in unica soluzione o
rateali devono essere del pari distinti. I pagamenti riguardanti la BLUE
TONGUE saranno effettuati come sopra indicato, mentre quelli riguardanti la
BSE seguiranno la disciplina indicata nella circolare n. 66 del 15.3.2001.
ISTRUZIONI
CONTABILI
3.1)
Sospensione contributiva
Per
la rilevazione contabile dei contributi sospesi ai datori di lavoro a seguito
dell’emergenza sanitaria dovuta all’influenza catarrale dei ruminanti (BLUE
TONGUE), evidenziati nei modelli DM 10/2 con il suddetto codice “N950” è
stato istituito il conto GPA 00/107, che deve essere assistito da apposito
partitario contabile.
Il
programma di ripartizione contabile della procedura DM provvede, tra l’altro,
alla emissione in duplice copia di apposita lista di analisi delle posizioni
aziendali affluite al conto di cui sopra è cenno. Copia di detta lista deve
essere trasmessa all'Ufficio competente per la contabilità ai fini
dell’apertura e della gestione dei crediti sul citato partitario.
Recupero
dei contributi sospesi
Le
riscossioni dei contributi in questione sono imputate al suddetto conto GPA
00/107, mediante scritture di storno, esclusivamente di cassa, delle
contabilizzazioni effettuate provvisoriamente al conto GPA 52/099.
Tali
scritture di storno verranno effettuate in automatico sulla base del codice
“N950” risultante nella “code-line” dei modelli F 24 secondo le modalità di
compilazione previste per i datori di lavoro al precedente punto 2).
In
automatico verrà aggiornato anche il partitario del citato conto. Attraverso
le risultanze del partitario stesso, per una più incisiva azione di recupero,
al competente Ufficio amministrativo devono essere segnalate le aziende la
cui situazione contabile evidenzi il mancato versamento delle somme dovute,
ovvero il mancato rispetto della periodicità prevista per l’effettuazione dei
versamenti medesimi.
Inoltre,
si fa presente che il conto GPA 00/107 viene abbinato alla causale esistente
di modello FL02: 10106, in quanto le conseguenti riscossioni sono relative a
contributi contenuti nelle denunce di mod.
DM 10/2.
Il
recupero dei contributi dovuti dai committenti per gli iscritti alla Gestione
ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995 (collaboratori coordinati e
continuativi), secondo le modalità previste al precedente punto 2), viene
imputato al conto PAR 52/010, se il pagamento avviene in unica soluzione,
oppure al conto PAR 52/020, nei casi di pagamento dilazionato.
Nell’allegato
che segue viene riportato il conto GPA 00/107, di nuova istituzione.
Il Direttore Generale
Crecco
(1)
G.U. n.301 del 29/12/2001
(2)
G.U. n.59 del 12/03/2001
(3)
G.U. n. 37 del 14/02/2001
(4)
G.U. n.122 del 28/05/2001
(5)
G.U. n.173 del 27/07/2001
(6)
G.U. n. 302 del 29.12.2000 e
circolare n. 110 del 23.5.2001
Allegato
VARIAZIONI AL PIANO DEI
CONTI
Tipo variazione
I
Codice conto
GPA 00/107
Denominazione completa
Crediti per contributi
sospesi alle aziende a seguito dell’emergenza sanitaria per l’influenza
catarrale dei ruminanti (BLUE TONGUE) ai sensi dell’art. 66, comma 4, della
legge n. 448/2001
Denominazione abbreviata
CRED.CTR.SOSP.BLUE
TONGUE ART.66 C.4 L.448/ 2001